Statuto F.C. Savosa Massagno

I. Disposizioni generali

art. 1
Costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero un'associazione sportiva denominata FOOTBALL CLUB SAVOSA MASSAGNO affiliata all'Associazione Svizzera di calcio (A.S.F.) quale membro collettivo.

art. 2
Il Football Club Savosa Massagno (denominato in seguito FCSM) è apolitico e aconfessionale; il suo scopo è quello di promuovere e educare i giovani all'educazione fisica in generale ed al gioco del calcio in particolare, in un ambiente sano e ideale.

art. 3 
I colori sociali del FCSM sono il giallo ed il blu.

art. 4
Organi del FCSM sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il comitato
c) i revisori

art. 5
Il FCSM risponde dei propri impegni con il patrimonio Sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.


II. Soci

art. 6
I soci si distinguono in:
a) attivi
b) sostenitori
c) benemeriti
d) onorari

art. 7
Sono soci attivi coloro che avendo raggiunto l'età  prevista dai regolamenti dell' A.S.F. sono ammessi nella Società , previa domanda scritta al comitato. I minorenni verranno accettati solo se autorizzati per iscritto dai genitori o chi per essi. La tassa annua è fissata dall'assemblea dei soci ogni anno.

art. 8
Sono soci sostenitori coloro che versano una tassa annua minima di almeno Fr. 70.- .

art. 9
Sono soci benemeriti coloro che versano una tassa annua minima di almeno Fr. 100.- .

art. 10
Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze verso la Società  saranno proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del comitato.

art. 11

Le tasse sociali devono pagate ogni anno entro il 31 ottobre.

art. 12
I soci attivi, sostenitori, membri del comitato, i soci benemeriti e onorari beneficiano della libera entrata al campo sportivo per tutte le manifestazioni organizzate dalla Società .

art. 13
Le dimissioni dal FCSM devono essere inoltrate per iscritto al comitato.

art. 14
Il socio in ritardo con il pagamento della tassa può essere espulso dal FCSM.

art. 15
L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato al completo con la maggioranza dei 4/5 dei voti con scrutinio segreto

art. 16
Il socio può  appellarsi al Comitato per iscritto entro 10 giorni contro tale decisione che lo riguarda personalmente.


III. L'assemblea dei soci

art. 17
L'assemblea è la riunione di tutti i soci. Questi ultimi hanno diritto di voto solo se presenti fisicamente in sede assembleare e se in regola con il pagamento della tassa annuale prevista, secondo i disposti del presente Regolamento. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dai rappresentanti legali. 

Non è consentita la delega per il voto a terzi che non siano rappresentanti legali per i minorenni. 

art. 18
L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata entro la fine di giugno.
La convocazione, contenente il luogo, la data dell'assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno, deve pervenire a tutti i soci attraverso posta elettronica e, laddove non sia possibile, tramite posta ordinaria, almeno 14 giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve essere anche pubblicata sul sito ufficiale del FC Savosa Massagno. 

art. 19
Ogni socio avente diritto di voto può inoltrare al comitato, almeno 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci delle proposte scritte affinché figurino all'ordine del giorno.

art. 20
L'assemblea straordinaria dei soci può avere luogo quando:

a) il comitato lo ritiene opportuno
b) previa domanda scritta indirizzata al comitato di almeno 1/5 dei soci. La domanda dovrà contenere l'ordine del giorno e contenere il motivo della convocazione. 
L'assemblea avrà  luogo al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. 
I firmatari devono essere in regola con il pagamento della tassa sociale al momento dell'inoltro della richiesta.

art. 21
I lavori dell'assemblea dei soci sono diretti da un presidente del giorno eletto all'inizio dei lavori, assistito dal segretario, che tiene il verbale e da due scrutatori nominati all'inizio dell'assemblea.

art. 22
Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

art. 23
Tutte le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti all'assemblea aventi diritto di voto.

art. 24
Sono di competenza dell'assemblea:
a) La nomina dei membri del comitato
b) La nomina del presidente della Società 
c) La nomina dell'ufficio di revisione
d) L'approvazione dei conti
e) La fissazione delle tasse sociali
f) L'approvazione e le modifiche dello statuto
g) La nomina dei soci onorari
h) Lo scioglimento della Società
i) Ogni altra deliberazione che non rientra nelle competenze di un altro organo del FCSM

art. 25
Ogni modifica dello statuto Sociale deve essere prevista all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci con le motivazioni.

art. 26
La tassa sociale per i soci indicate nel punto 2.1 sono fissate dall'assemblea dei soci ogni anno. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle tasse sociali. Il comitato può decidere in casi speciali sull'importo delle tasse dovute.

art. 27
L'assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.


IV. Il comitato

art. 28
Il Comitato, di al massimo 12 membri, si compone di:
a) Un presidente
b) Un vice-presidente
c) Un segretario
d) Un cassiere
ed un massimo di 12 membri

Il comitato viene eletto dall'assemblea dei soci e rimane in carica per la durata di tre anni. 


Ogni membro di comitato, nel caso in cui non riesca a portare a termine il mandato triennale, ha la facoltà di presentare le dimissioni, per motivate ragioni, in occasione dell'annuale Assemblea generale ordinaria, o, per cause urgenti e inderogabili, in ogni momento tramite lettera raccomandata, con preavviso di un mese prima della cessazione dello svolgimento delle sue mansioni in seno alla Società.

Al termine dei tre anni di carica, nel caso in cui non sia presentata alcuna proposta durante l'annuale Assemblea generale ordinaria, si procederà alla conferma del comitato per un ulteriore mandato triennale.
Eventuali nuovi candidati a membro del direttivo dovranno esser presentati dal comitato e votati dall'Assemblea.

Il comitato direttivo designa un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre commissioni che ritiene opportuno.

art. 29
Il presidente dirige le sedute, disbriga gli affari correnti, firma la corrispondenza con il segretario, prende le decisioni urgenti e assicura il buon funzionamento della società .

art. 30
Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.

art. 31
Il segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute del comitato, sbriga la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei soci, svolge le mansioni amministrative.

art. 32
Il cassiere amministra il patrimonio sociale, riceve i versamenti, risponde per gli incassi del campo, custodisce il denaro liquido e tiene tutte le registrazioni della società  e a fine anno allestisce i bilanci.

art. 33
I membri del comitato sono a disposizione per tutti gli altri incarichi e mansioni diverse della società .

art. 34
Il comitato allievi, nominato dal comitato direttivo è composto da un presidente e da un massimo di 15 membri. Si occupa di tutte le questioni relative al movimento allievi.
Il presidente fa parte del comitato e ne presenta un rapporto ogni settimana.

art. 35
La commissione sportiva si occupa di tutte le disposizioni tecniche. 

art. 36
Il comitato si riunisce, durante la stagione calcistica, quando lo ritiene opportuno. Le sue decisioni sono prese a maggioranza alla presenza di almeno metà  dei membri. In caso di parità  decide il voto doppio del presidente. Il comitato è autorizzato a fare tutte le spese ordinarie e straordinarie che sono richieste per l'amministrazione della Società .

art. 37
La società  è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente, del segretario e del cassiere.

art. 38
Il comitato direttivo stabilirà  con un regolamento:

- Le competenze dei membri del comitato
- Le competenze e il funzionamento del comitato allievi e commissione sportiva
- Gli obblighi e i diritti dei giocatori, degli allenatori e degli eventuali incaricati
- Le misure disciplinari e il mantenimento dell'ordine sul campo sportivo.


V. L'ufficio di revisione

art. 39
L'ufficio di revisione è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da 2 membri più un supplente che rimangono in carica un anno. Verrà  convocato almeno 10 giorni prima che si riunisca l'assemblea ordinaria dei soci.


VI. Disciplina e penalità

art. 40
I membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto astenendosi dall'esporre in pubblico od a terzi che non fanno parte del FCSM, giudizi, critiche di qualsiasi natura sul conto dei colleghi del comitato o di soci. Sono parimenti tenuti a far rapporto al presidente per i casi di indisciplina da essi constatati.

art. 41
I soci sono obbligati ad un contegno corretto specie nei confronti dei membri di comitato, degli altri soci del FCSM, degli arbitri e dei giocatori e dirigenti avversari. 

Sono parimenti tenuti alla massima disciplina sportiva ubbidendo e attenendosi rigidamente agli ordini loro impartiti dal presidente del FCSM e dai membri di comitato. 
All'infuori di questi dirigenti nessun'altra persona del FCSM (se non espressamente autorizzata dal comitato) può disporre o dare ordini.

art. 42
Tutti i soci del FCSM sono tenuti alla massima disciplina sul campo sportivo locale o in trasferta. 
Essi devono contribuire, mediante una condotta sportivamente irreprensibile, al mantenimento dell'ordine su qualsiasi campo sportivo si trovino.

art. 43
Tutti i dirigenti indistintamente sono tenuti a far rapporto al presidente sui casi di indisciplina o disubbidienza cui hanno avuto occasione di assistere.

art. 44
I casi di indisciplina e di disubbidienza sono puniti a seconda della loro gravità  con:

a) L'ammonimento verbale da parte del presidente del FCSM o scritto da parte del comitato
b) Con una multa disciplinare da CHF 20.- a CHF 100.-.
c) Con la sospensione per un periodo da 10 a 30 giorni
d) Con la proposta di espulsione in base agli statuti.

art. 45
Il mancato pagamento delle multe disciplinari entro il termine di 30 giorni oppure il ripetersi di ammonimenti scritti, costituiscono motivo sufficiente perchè il comitato possa espellere il socio.


VII. Disposizioni finali

art. 46
I regolamenti, statuti e disposizioni della FIFA, UEFA, ASF, ZUS e FTC vincola i membri di comitato e tutti i soci del FCSM.

art. 47
In caso di scioglimento l'assemblea deciderà , a maggioranza, circa la devoluzione del patrimonio che dovrà  essere messo a disposizione di un'istituzione di utilità  pubblica oppure in deposito presso l'ASF. 

È esclusa qualsiasi altra destinazione e in particolare una ripartizione fra soci.

art. 48
I giocatori e allenatori che lasciano la società  saranno liberi previa ogni pendenza verso la Società (tassa sociale, ritorno materiale in dotazione, ecc.).

Approvato dall'assemblea ordinaria del 25 agosto 2019.