Statuto F.C. Savosa Massagno
I. Disposizioni generali
Art. 1
.1_Costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero un'associazione sportiva denominata FOOTBALL CLUB SAVOSA MASSAGNO è membro dell'Associazione Svizzera di Football (ASF) e della Federazione Ticinese di Calcio (FTC).
Art. 2
.1_Il Football Club Savosa Massagno (denominato in seguito FCSM) è
politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. Essa rifiuta qualsiasi
forma di discriminazione di natura politica, religiosa ed etnica, nonché qualsiasi
discriminazione basata sul sesso o sulla razza; il suo scopo è quello di
promuovere e educare i giovani all'educazione fisica in generale ed al gioco
del calcio in particolare, in un ambiente sano e ideale.
.2_In qualità di membro dell'ASF, il Football Club Savosa Massagno e i suoi membri, giocatori, allenatori e funzionari sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto etico e allo Statuto antidoping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti ad essi correlati.
.3_ Le presunte violazioni dello statuto antidoping e dello statuto
etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate in base a quanto
definito dallo statuto etico. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se
del caso, la sanzione sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport
svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari, in conformità delle
disposizioni dello statuto antidoping e dello statuto etico.
.4_ La procedura è regolata dalle disposizioni dello Statuto sul doping o dello Statuto etico e dai relativi regolamenti.
Art. 3
I colori sociali del FCSM sono il giallo ed il blu.
a)
l'assemblea dei soci
b)
il comitato
c)
i revisori
II. Soci
Art. 6
.1_I soci si distinguono in:
a) attivi
b) sostenitori
c)
benemeriti
d) onorari
.2_ I soci di tutte le categorie del FCSM
hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali ordinarie e
straordinarie ed esercitarvi il loro diritto statutario.
Art. 7
Sono
soci attivi coloro che avendo raggiunto l'età prevista dai regolamenti dell' ASF
sono ammessi nella Società , previa domanda scritta al comitato. I minorenni
verranno accettati solo se autorizzati per iscritto dai genitori o chi per
essi. La tassa annua è fissata dall'assemblea dei soci ogni anno.
Art. 8
Sono soci sostenitori coloro
che versano una tassa annua minima di almeno Fr. 70.- .
Art. 9
Sono soci benemeriti coloro
che versano una tassa annua minima di almeno Fr. 100.- .
Art. 10
Sono soci onorari coloro che
per particolari benemerenze verso la Società saranno proclamati tali
dall'assemblea dei soci su proposta del comitato.
Art. 11
Le tasse sociali devono pagate
ogni anno entro il 31 ottobre.
Art. 12
I
soci attivi, sostenitori, membri del comitato, i soci benemeriti e onorari
beneficiano della libera entrata al campo sportivo per tutte le manifestazioni
organizzate dalla Società .
Art. 13
Le dimissioni dal FCSM devono
essere inoltrate per iscritto al comitato.
Art. 14
Il socio in ritardo con il
pagamento della tassa può essere espulso dal FCSM.
Art. 15
L'espulsione
di un socio è pronunciata dal comitato al completo con la maggioranza dei 4/5
dei voti con scrutinio segreto
Art. 16
Il socio può appellarsi al
Comitato per iscritto entro 10 giorni contro tale decisione che lo riguarda
personalmente.
III. L'assemblea dei soci
Art. 17
L'assemblea
è la riunione di tutti i soci. Questi ultimi hanno diritto di voto solo se
presenti fisicamente in sede assembleare e se in regola con il pagamento della
tassa annuale prevista, secondo i disposti del presente Regolamento. Per i soci
minorenni, il diritto di voto è esercitato dai rappresentanti legali.
Non è
consentita la delega per il voto a terzi che non siano rappresentanti legali
per i minorenni.
Art. 18
L'assemblea generale ordinaria
dei soci è convocata entro e non oltre l’inizio della stazione
successiva.
La
convocazione, contenente il luogo, la data dell'assemblea e gli argomenti
all'ordine del giorno, deve pervenire a tutti i soci attraverso posta
elettronica e, laddove non sia possibile, tramite posta ordinaria, almeno 14
giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve essere anche pubblicata sul
sito ufficiale del FC Savosa Massagno.
Art. 19
Ogni socio avente diritto di
voto può inoltrare al comitato, almeno 14 giorni prima della data fissata per
l'assemblea dei soci delle proposte scritte affinché figurino all'ordine del
giorno.
Art. 20
L'assemblea straordinaria dei
soci può avere luogo quando:
a)
il comitato lo ritiene
opportuno
b) previa domanda
scritta indirizzata al comitato di almeno 1/5 dei soci. La domanda dovrà contenere l'ordine del giorno e
contenere il motivo della convocazione.
L'assemblea avrà luogo al più
tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
I
firmatari devono essere in regola con il pagamento della tassa sociale al
momento dell'inoltro della richiesta.
Art. 21
I lavori dell'assemblea dei
soci sono diretti da un presidente del giorno eletto all'inizio dei lavori,
assistito dal segretario, che tiene il verbale e da due scrutatori nominati
all'inizio dell'assemblea.
Art. 22
Le votazioni si svolgono per
alzata di mano.
Art. 23
Tutte le deliberazioni sono
prese a semplice maggioranza dei presenti all'assemblea aventi diritto di voto.
Art. 24
Sono di competenza
dell'assemblea:
a) La nomina dei
membri del comitato
b)
La nomina del presidente della Società
c)
La nomina dell'ufficio di revisione
d)
L'approvazione dei conti
e)
La fissazione delle tasse sociali
f)
L'approvazione e le modifiche dello statuto
g)
La nomina dei soci onorari
h)
Lo scioglimento della
Società
i)
Ogni altra deliberazione che non rientra nelle competenze
di un altro organo del FCSM
Art. 25
Ogni
modifica dello statuto Sociale deve essere prevista all'ordine del giorno
dell'assemblea dei soci con le motivazioni.
Art. 26
La
tassa sociale per i soci indicate nel punto 2.1 sono fissate dall'assemblea dei
soci ogni anno. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle tasse sociali.
Il comitato può decidere in casi speciali sull'importo delle tasse dovute.
Art. 27
L'assemblea
dei soci (sia ordinaria che straordinaria) può validamente deliberare qualunque
sia il numero dei soci presenti.
IV. Il comitato
Art.
28
Il Comitato, di al massimo 12 membri, si compone di:
a)
Un presidente
b)
Un vice-presidente
c)
Un segretario
d)
Un cassiere
ed un massimo di 12 membri
.1_Il comitato viene eletto
dall'assemblea dei soci e rimane in carica per la durata di tre anni.
.2_Nel comitato direttivo del club
deve inoltre essere garantita una rappresentanza equilibrata dei sessi.
.3_Ogni membro di comitato,
nel caso in cui non riesca a portare a termine il mandato triennale, ha la
facoltà di presentare le dimissioni, per motivate ragioni, in occasione dell'annuale
Assemblea generale ordinaria, o, per cause urgenti e inderogabili, in ogni
momento tramite lettera raccomandata, con preavviso di un mese prima della
cessazione dello svolgimento delle sue mansioni in seno alla Società.
.4_Al
termine dei tre anni di carica, nel caso in cui non sia presentata alcuna
proposta durante l'annuale Assemblea generale ordinaria, si procederà alla
conferma del comitato per un ulteriore mandato triennale.
.5_Eventuali
nuovi candidati a membro del direttivo dovranno esser presentati dal comitato e
votati dall'Assemblea.
.6_I membri del comitato direttivo
svolgono i loro compiti con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle
loro capacità.
.7_Essi esercitano la loro
attività esclusivamente nell'interesse del club.
.8_ Se sussiste la possibilità di
un conflitto di interessi per un membro del comitato direttivo in relazione a
una decisione del comitato direttivo, esso ne informa il presidente e si
astiene dal partecipare alla discussione e alla decisione. Inoltre, tale
persona si astiene dall’influenzare altri membri del comitato direttivo in
merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di
interessi deve essere riportata nel verbale.
.9_Se il conflitto di interessi
riguarda il presidente, questi ne informa il suo vice.
.10_Se il membro interessato
contesta l'accusa di conflitto di interessi, il comitato direttivo – ad
eccezione del membro interessato – decide inappellabilmente.
.11_I membri del comitato
direttivo [eventualmente altri organi] non possono richiedere, ricevere,
accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che siano in qualche modo
collegati al loro mandato nell'associazione o che possano dare tale impressione
e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico [o che
corrispondano a un importo assoluto].
Art. 29
Il
presidente dirige le sedute, disbriga gli affari correnti, firma la
corrispondenza con il segretario, prende le decisioni urgenti e assicura il
buon funzionamento della società .
Art. 30
Il
vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o
di assenza.
Art. 31
Il
segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute del comitato,
sbriga la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei soci, svolge le mansioni
amministrative.
Art. 32
Il cassiere amministra il patrimonio sociale, riceve i
versamenti, risponde per gli incassi del campo, custodisce il denaro liquido e
tiene tutte le registrazioni della società e a fine anno allestisce i bilanci.
Art. 33
I
membri del comitato sono a disposizione per tutti gli altri incarichi e
mansioni diverse della società.
Art. 34
La sezione etica, composta dai membri del comitato ed
eventuali persone di supporto, ha il compito di monitorare, con l’aiuto dei
responsabili e allenatori, il corretto rispetto dei valori etici promuovendo
comportamenti come l'obiettività, la lealtà, la responsabilità
individuale e collettiva, e il rispetto di tutte le persone.
Art. 35
La commissione sportiva si
occupa di tutte le disposizioni tecniche.
Art. 36
Il comitato si riunisce,
durante la stagione calcistica, quando lo ritiene opportuno. Le sue decisioni
sono prese a maggioranza alla presenza di almeno metà dei membri. In caso di
parità decide il voto doppio del presidente. Il comitato è autorizzato a fare
tutte le spese ordinarie e straordinarie che sono richieste per
l'amministrazione della Società .
Art. 37
La società è vincolata dalla
firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente, del segretario o
del cassiere.
Art. 38
Il comitato direttivo stabilirà
con un regolamento:
-
Le competenze dei membri del comitato
-
Le competenze e il funzionamento della sezione etica e della commissione sportiva
-
Gli obblighi e i diritti dei giocatori, degli allenatori
e degli eventuali incaricati
-
Le misure disciplinari e il mantenimento dell'ordine sul
campo sportivo.
V. L'ufficio di revisione
Art. 39
L'ufficio
di revisione è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da 2 membri più
un supplente che rimangono in carica un anno. Verrà convocato almeno 10 giorni
prima che si riunisca l'assemblea ordinaria dei soci.
VI. Disciplina e penalità
Art. 40
I
membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto astenendosi
dall'esporre in pubblico od a terzi che non fanno parte del FCSM, giudizi,
critiche di qualsiasi natura sul conto dei colleghi del comitato o di soci.
Sono parimenti tenuti a far rapporto al presidente per i casi di indisciplina
da essi constatati.
Art. 41
I soci sono obbligati ad un
contegno corretto specie nei confronti dei membri di comitato, degli altri soci
del FCSM, degli arbitri e dei giocatori e dirigenti avversari.
Sono
parimenti tenuti alla massima disciplina sportiva ubbidendo e attenendosi
rigidamente agli ordini loro impartiti dal presidente del FCSM e dai membri di
comitato.
All'infuori
di questi dirigenti nessun'altra persona del FCSM (se non espressamente
autorizzata dal comitato) può disporre o dare ordini.
Art. 42
Tutti
i soci del FCSM sono tenuti alla massima disciplina sul campo sportivo locale o
in trasferta.
Essi
devono contribuire, mediante una condotta sportivamente irreprensibile, al
mantenimento dell'ordine su qualsiasi campo sportivo si trovino.
Art. 43
Tutti
i dirigenti indistintamente sono tenuti a far rapporto al presidente sui casi
di indisciplina o disubbidienza cui hanno avuto occasione di assistere.
Art. 44
I casi di indisciplina e di
disubbidienza sono puniti a seconda della loro gravità con:
a) L'ammonimento
verbale da parte del presidente del FCSM o scritto da parte del comitato
b)
Con una multa disciplinare da CHF 20.- a CHF 100.-.
c)
Con la sospensione per un periodo da 10 a 30 giorni
d)
Con la proposta di espulsione in base agli statuti.
Art. 45
Il mancato pagamento delle multe disciplinari entro il
termine di 30 giorni oppure il ripetersi di ammonimenti scritti, costituiscono
motivo sufficiente perché il comitato possa espellere il socio.
VII. Disposizioni finali
Art. 46
I
regolamenti, statuti e disposizioni della FIFA, UEFA, ASF, ZUS e FTC vincola i
membri di comitato e tutti i soci del FCSM.
Art. 47
In
caso di scioglimento l'assemblea deciderà, a maggioranza, circa la devoluzione
del patrimonio che dovrà essere messo a disposizione di un'istituzione di
utilità pubblica oppure in deposito presso l'ASF.
È
esclusa qualsiasi altra destinazione e in particolare una ripartizione fra
soci.
Art. 48
I giocatori e allenatori che
lasciano la società saranno liberi previa ogni pendenza verso la Società (tassa
sociale, ritorno materiale in dotazione, ecc.).