Statuto
I. Disposizioni generali
art. 1 È costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero un’associazione
sportiva denominata FOOTBALL CLUB SAVOSA MASSAGNO affiliata all’Associazione Svizzera
di calcio (A.S.F.) quale membro collettivo.
art. 2Il Football Club Savosa Massagno (denominato in seguito FCSM) è apolitico e
aconfessionale; il suo scopo è quello di promuovere e educare i giovani all’educazione
fisica in generale ed al gioco del calcio in particolare, in un ambiente sano e
ideale.
art. 3I colori sociali del FCSM sono il giallo-blu
art. 4Organi del FCSM sono:
- l'assemblea dei soci
- il comitato
- i revisori
art. 5Il FCSM risponde dei propri impegni con il patrimonio Sociale. È esclusa qualsiasi
responsabilità personale dei soci.
II. Soci top
art. 6I soci si distinguono in:
- attivi
- sostenitori
- benemeriti
- onorari
art. 7Sono soci attivi coloro che avendo raggiunto l’età prevista dai regolamenti
dell’ A.S.F. sono ammessi nella Società, previa domanda scritta al comitato. I minorenni
verranno accettati solo se autorizzati per iscritto dai genitori o chi per essi.
La tassa annua è fissata dall’assemblea dei soci ogni anno.
art. 8Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare una tassa annua minima
di CHF 70.-.
art. 9Sono soci benemeriti coloro che si impegnano a versare una tassa annua minima
di CHF 100.-.
art. 10Sono soci onorari coloro che particolari benemerenze verso la Società saranno
proclamati tali dall’assemblea dei soci su proposta del comitato.
art. 11Le tasse sociali devono essere pagate ogni anno entro il 31 ottobre.
art. 12I soci attivi, sostenitori, membri del comitato, i soci benemeriti e onorari
beneficiano della libera entrata al campo sportivo per tutte le manifestazioni organizzate
dalla Società.
art. 13Le dimissioni dal FCSM devono essere inoltrate per iscritto al comitato.
art. 13 Il socio in ritardo con il pagamento della tassa può essere espulso dal FCSM.
art. 15L’espulsione di un socio è pronunciata dal comitato al completo con la maggioranza
dei 4/5 dei voti con scrutinio segreto.
art. 16Il socio può appellarsi al comitato per iscritto entro 10 giorni contro tale
decisione che lo riguarda personalmente.
III. L'assemblea dei soci top
art. 17L’assemblea è la riunione di tutti i soci. Questi ultimi hanno diritto di voto
all’assemblea solo se possono dimostrare l’avvenuto pagamento della tassa prevista.
art. 18L’assemblea generale ordinaria dei soci è convocata dal comitato entro la fine
di giugno e conterrà l’ordine del giorno. La convocazione sarà effettuata tramite
cartolina di convocazione almeno 14 giorni prima dell’assemblea a tutti i soci in
regola con il pagamento della tassa sociale. La convocazione deve essere pure pubblicata
sull’organo ufficiale della Federazione Ticinese di Calcio.
art. 19Ogni socio avente diritto di voto può inoltrare al comitato, almeno 7 giorni
prima della data fissata per l’assemblea dei soci delle proposte scritte affinché
figurino all’ordine del giorno.
art. 20L’assemblea straordinaria dei soci può avere luogo quando:
- Il comitato lo ritiene opportuno
- Previe domanda scritta indirizzata al comitato di almeno 1/5 dei soci. La domanda
dovrà contenere l’ordine del giorno e contenere il motivo della convocazione. L’assemblea
avrà luogo al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. I Firmatari
devono essere in regola con il pagamento della tassa sociale al momento dell’inoltro
della richiesta.
art. 21I lavori dell’assemblea dei soci sono diretti da un presidente del giorno eletto
all’inizio dei lavori, assistito dal segretario, che tiene il verbale e da due scrutatori
nominati all’inizio dell’assemblea.
art. 22Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
art. 23Tutte le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti all’assemblea
aventi diritto di voto.
art. 24Sono di competenza dell'assemblea:
- La nomina dei membri del comitato
- La nomina del presidente della Società
- La nomina dell'ufficio di revisione
- L'approvazione dei conti
- La fissazione delle tasse sociali
- L'approvazione e le modifiche dello statuto
- La nomina dei soci onorari
- Lo scioglimento della Società
- Ogni altra deliberazione che non rientra nelle competenze di un altro organo del
FCSM
art. 25Ogni modifica dello statuto Sociale deve essere prevista all’ordine del giorno
dell’assemblea dei soci con le motivazioni.
art. 26La tassa sociale per i soci indicate nel punto 2.1 sono fissate dall’assemblea
dei soci ogni anno. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle tasse sociali.
Il comitato può decidere in casi speciali sull’importo delle tasse dovute.
art. 27L’assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) può validamente deliberata
qualunque sia il numero dei soci presenti.
IV. Il comitato top
art. 28Il Comitato si compone di:
- Un presidente
- Un vice-presidente
- Un segretario
- Un cassiere ed un massimo di 26 membri
Il comitato viene eletto dall’assemblea dei soci. Il comitato direttivo designa
un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre commissioni che
ritiene opportuno.
art. 29Il presidente dirige le sedute, disbriga gli affari correnti, firma la corrispondenza
con il segretario, prende le decisioni urgenti e assicura il buon funzionamento
della società.
art. 30Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso d’impedimento
o di assenza.
art. 31Il segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute del comitato,
sbriga la corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco dei soci, svolge le mansioni
amministrative.
art. 32 Il cassiere amministra il patrimonio sociale, riceve i versamenti, risponde
per gli incassi del campo, custodisce il denaro liquido e tiene tutte le registrazioni
della società e a fine anno allestisce i bilanci.
art. 33I membri del comitato sono a disposizione per tutti gli altri incarichi e mansioni
diverse della società.
art. 34 Il comitato allievi, nominato dal comitato direttivo è composto da un presidente
e da un massimo di 15 membri. Si occupa di tutte le questioni relative al movimento
allievi. Il presidente fa parte del comitato e ne presenta un rapporto ogni settimana.
art. 35La commissione sportiva si occupa di tutte le disposizioni tecniche.
art. 36Il comitato si riunisce, durante la stagione calcistica, quando lo ritiene opportuno.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza alla presenza di almeno metà dei membri.
In caso di parità decide il voto doppio del presidente. Il comitato è autorizzato
a fare tutte le spese ordinarie e straordinarie che sono richieste per l’amministrazione
della società.
art. 37La società è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente,
del segretario e del cassiere.
art. 38Il comitato direttivo stabilirà con un regolamento:
- Le competenze dei membri del comitato
- Le competenze e il funzionamento del comitato allievi e commissione sportiva
- Gli obblighi e i diritti dei giocatori, degli allenatori e degli eventuali incaricati
- Le misure disciplinari e il mantenimento dell'ordine sul campo sportivo.
V. L'ufficio di revisione top
art. 39L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da 2
membri più un supplente che rimangono in carica un anno. Verrà convocato almeno
10 giorni prima che si riunisca l’assemblea ordinaria dei soci.
VI. Disciplina e penalità top
art. 40 I membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto astenendosi
dall’esporre in pubblico od a terzi che non fanno parte del FCSM, giudizi, critiche
di qualsiasi natura sul conto dei colleghi del comitato o di soci. Sono parimenti
tenuti a far rapporto al presidente per i casi di indisciplina da essi constatati.
art. 41I soci sono obbligati ad un contegno corretto specie nei confronti dei membri
di comitato, degli altri soci del FCSM, degli arbitri e dei giocatori e dirigenti
avversari. Sono parimenti tenuti alla massima disciplina sportiva ubbidendo e attenendosi
rigidamente agli ordini loro impartiti dal presidente del FCSM e dai membri di comitato.
All’infuori di questi dirigenti nessun’altra persona del FCSM (se non espressamente
autorizzata dal comitato) può disporre o dare ordini.
art. 42 Tutti i soci del FCSM sono tenuti alla massima disciplina sul campo sportivo
locale o in trasferta. Essi devono contribuire, mediante una condotta sportivamente
irreprensibile, al mantenimento dell’ordine su qualsiasi campo si trovino.
art. 43Tutti i dirigenti indistintamente sono tenuti a far rapporto al presidente sui
casi di indisciplina o disubbidienza cui hanno avuto occasione di assistere.
art. 44I casi di indisciplina e di disubbidienza sono puniti a seconda della loro gravità
con:
- L’ammonimento verbale da parte del presidente del FCSM o scritto da parte del comitato
- Con una multa disciplinare dai CHF 20.- ai CH 100.-
- Con una sospensione per un periodo da 10 a 30 giorni
- Con la proposta di espulsione in base agli statuti
art. 45Il mancato pagamento delle multe disciplinari entro il termine di 30 giorni
oppure il ripetersi di ammonimenti scritti, costituiscono motivo sufficiente perché
il comitato possa espellere il socio.
VII. Disposizioni finali top
art. 46I regolamenti, statuti e disposizioni della FIFA, UEFA, ASF, ZUS e FTC vincola
i membri di comitato e tutti i soci del FCSM.
art. 47In caso di scioglimento l’assemblea deciderà, a maggioranza, circa la devoluzione
del patrimonio che dovrà essere messo a disposizione di un’istituzione di utilità
pubblica oppure in deposito presso l’ASF. È esclusa qualsiasi altra destinazione
e in particolare una ripartizione fra soci.
art. 48I giocatori che lasciano la società saranno liberi previa ogni pendenza verso
la società (tassa sociale, ritorno materiale in dotazione, ecc.).
Approvato dall'assemblea costituente del 23 maggio 1991
Football Club Savosa Massagno
Il presidente Il segretario